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T.U. 13/01/2006

CAPO IV (Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa di concorrenti, selezione delle offerte) ogia delle procedure di scelta del contraente)

Art. 220 (Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate) (Art. 40 Direttiva 17/2004; art. 12 D.Lgs 158/1995)

1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero il dialogo competitivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 221. Relazione all’articolo 220 Il presente articolo recepisce l’art. 40 della direttiva 2004/17. Rispetto ai settori classici, in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata solo in ipotesi tassative, conformemente alla tradizione dei settori speciali, confermata dalla direttiva 2004/17, l’articolo in questione pone su un piano di perfetta equivalenza le procedure aperte, ristrette e negoziate previa pubblicazione dell’avviso di gara. L’articolo 221 prevede come eccezionale la procedura negoziata senza pubblicazione dell’avviso di gara.

Art. 221 (Procedura negoziata senza previa indizione di gara) (Art. 40 Direttiva 17/2004; art. 13 D.Lgs 158/1995)

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa pubblicazione del bando di gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate, nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni originarie dell’appalto; b) quando un appalto è destinato T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell’appalto non pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano questi scopi; c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati; e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema urgenza non devono essere imputabili all’Ente aggiudicatore; f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questo sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito l’appalto iniziale:  - quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,  - quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all’impresa titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all’indizione di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata già al momento dell’indizione della gara per il primo appalto e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori tengono conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi; h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime; i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l’accordo sia stato aggiudicato nel rispetto dell’articolo 222 del presente codice; j) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile, approfittando di un’occasione particolar- mente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato; k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, di un’Amministrazione controllata o di una liquidazione coatta amministrativa o di un’amministrazione straordinaria;

l) quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione debbono essere invitati a partecipare ai negoziati. Relazione all’articolo 221 Il presente articolo recepisce l’art. 40 della direttiva 2004/17. Rispetto alla direttiva 93/38 e all’art. 13 del D.Lgs,. 158/1995, si segnala l’ampliamento delle ipotesi per il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione della gara, che viene esteso dalla lett. a):

a) alla mancanza di candidature;

b) alla gara andata deserta. Per le procedure negoziate non precedute dalla pubblicazione del bando si è confermata la precedente impostazione del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 che ne tipizza la relativa fattispecie, considerato che la Direttiva CE n. 04/17 non è innovativa sul punto rispetto alla direttiva n. 93/38.

Art. 222 (Accordi quadro) (Art. 14 Direttiva 17/2004; art. 16 D.Lgs 158/1995) 1 L'accordo quadro è il contratto tra un ente aggiudicatore ed uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori, di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. 2 Fermo quanto previsto all'articolo 29, comma 13 l'accordo quadro può essere concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori, le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all'articolo 28. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3 I contratti applicativi dell'accordo quadro possono essere affidati con procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se l'accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente codice. 4 I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all'accordo quadro al fine di impedire, limitare o distorcere la concorrenza. Relazione all’articolo 222 Si è confermata la disciplina prevista dal D.Lgs. 158/05, tenuto conto che la direttiva n. 04/17 non è innovativa sul punto. Si è altresì ritenuto opportuno non rinviare alla disciplina sull’accordo quadro nei settori ordinari, attesa la peculiarità dei soggetti operanti nei settori speciali e l’esigenza di assicurare maggiore efficienza operativa. SEZIONE II (Avvisi e inviti)

Art. 223 (Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione) (Art. 41, par. 1, primo periodo; e parr. 2 e 3, direttiva 2004 n. 17; art. 14 D.Lgs. 158 del 1995) 1 Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso periodico indicativo, conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro "profilo di committente", di cui all'allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3, comma 35: a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto eventualmente stabilito dalla Commissione; b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell’articolo 215, tenuto conto del disposto dell’articolo 29. 2 Ai successivi adempimenti, gli enti aggiudicatori provvedono ai sensi dell’articolo 63, commi 2 e seguenti. 3 Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino chiaramente che si tratta di avvisi supplementari. 4 Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione a norma dell’articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente un avviso iniziale. L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste. Relazione all’articolo 223 Il presente articolo recepisce l’art. 41 relativamente alla diversa indicazione delle soglie e alla particolare disciplina prevista per i progetti di grandi dimensione e per i sistemi di qualificazione, rinviando, per ciò che concerne le modalità di pubblicazione, all’art. 56.

Art. 224 (Avviso con cui si indice una gara) (art. 42, direttiva 2004/17, art. 14, D.Lgs. 158/95)

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:

a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A;

b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV;

c) avviso di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 2 Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l'indizione di gare per il sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene mediante avviso di gara semplificato di cui all'allegato XIII, parte D. 3 Se l'indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo questo si conforma alle seguenti modalità: a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;

 

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